Oltre la colpa. L'approccio di Louk Hulsman
Louk Hulsman e la sociologia delle situazioni-problema, tra abolizionismo e cinema
Dalla pena alla situazione: una rivoluzione concettuale
Il sistema penale moderno si fonda su un paradosso: promette sicurezza e giustizia, ma produce esclusione, violenza e recidiva. Mentre il populismo penale esalta la repressione come risposta al crimine1, l’abolizionismo radicale – con Louk Hulsman tra i suoi massimi esponenti – ne smaschera l’ipocrisia, dimostrando come la giustizia punitiva non solo fallisca nei suoi obiettivi dichiarati, ma alimenti i conflitti che pretende di risolvere. L’abolizionismo penale non è una corrente omogenea2: accanto a posizioni che auspicano l’eliminazione totale di polizia, tribunali e carceri, esiste un abolizionismo metodologico, meno dogmatico e più aperto al confronto con altre prospettive critiche, come il diritto penale minimo3. Questo approccio non si propone come un progetto di demolizione immediata, ma come una lente analitica che invita a ripensare il rapporto tra società, devianza e risposta istituzionale, spostando l’attenzione dalla punizione alla risoluzione dei conflitti4. Louk Hulsman, criminologo olandese, non nega l’esistenza di comportamenti dannosi, ma contesta l’idea che questi debbano essere automaticamente etichettati come «crimini» e gestiti attraverso un apparato penale che, invece di risolvere i problemi, li aggrava. Il suo pensiero parte da una premessa fondamentale: il crimine non è un dato oggettivo, una «realtà ontologica», ma il risultato di un processo di definizione politica e culturale. Un furto, ad esempio, non è semplicemente una violazione della legge, ma un «problema tra persone» che lo Stato trasforma in un reato. Allo stesso modo, fenomeni come l’uso di droghe o la prostituzione vengono criminalizzati non per una loro intrinseca pericolosità, ma sulla base di scelte morali e di potere che finiscono per marginalizzare determinati gruppi sociali.
1 Anastasia 2022, cap. 4 «Politica e giustizia penale al tempo dei populismi», 57-82; Salas 2010.
2 Hulsman 2000; Christie 1985; Morris 1995.
3 Per un recente tentativo di scrivere la storia del movimento per l’abolizione del sistema penale, si veda Charbit, Morisse, Ricordeau 2024.
4 Ruggiero 2011.
Per Hulsman, il sistema penale non protegge la società, ma produce criminali, designando come devianti individui che spesso agiscono in risposta a condizioni di povertà, esclusione o disagio. La criminalizzazione, quindi, non risolve i conflitti, ma li sposta su un piano repressivo, alimentando un ciclo di emarginazione e recidiva che rende la società ancora più insicura. La sua proposta di sostituire il paradigma «delitto-pena» con quello della «situazione-problema» non è solo una critica al sistema giudiziario, ma una sfida epistemologica: spostare l’attenzione dall’individuo al contesto, dalla colpa alla comprensione, dalla punizione alla riparazione. In un’epoca in cui il carcere si configura come lo strumento privilegiato di gestione delle disuguaglianze, ripensare la giustizia significa interrogare le radici strutturali dei conflitti e immaginare alternative che pongano al centro la comunità, il dialogo e la trasformazione sociale. Questo articolo esplora il pensiero di Hulsman – tra sociologia, filosofia del diritto e cinema – per mostrare come l’abolizionismo penale costituisca una lente stimolante per decifrare le contraddizioni di una società che confonde la violenza istituzionale con l’ordine.
1. Il delitto come costruzione sociale: critiche e alternative
La critica di Hulsman al sistema penale si sviluppa su più livelli. Innanzitutto, egli denuncia la sua inefficacia: le prigioni non riducono la criminalità, ma aumentano la violenza e la recidiva, trasformando i detenuti in soggetti ancora più vulnerabili. Inoltre, il sistema è ingiusto, perché colpisce in modo sproporzionato i poveri, le minoranze etniche e i marginalizzati, mentre i potenti — che commettono reati altrettanto gravi, come la corruzione o i crimini ambientali — sfuggono spesso alle conseguenze. Infine, il sistema penale è costoso e burocratico: assorbe risorse ingenti che potrebbero essere investite in politiche sociali capaci di affrontare le cause strutturali dei conflitti, come la disoccupazione, la mancanza di istruzione o le dipendenze. Al posto della logica punitiva, Hulsman propone un modello di giustizia riparativa, in cui il focus si sposta dalla pena alla riparazione del danno e al ripristino delle relazioni. In questo quadro, la vittima non è più un soggetto passivo, ma diventa protagonista del processo, mentre l’autore del reato è chiamato ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni in un contesto di dialogo e mediazione. La comunità, a sua volta, è coinvolta attivamente nella risoluzione del conflitto, attraverso meccanismi come incontri tra vittima e autore del reato, riparazioni materiali o simboliche, e supporto sociale per affrontare le cause profonde del conflitto.
Bollato come chimerico e persino «regressivo» dai suoi detrattori5, questo approccio può nondimeno vantare alcuni modelli che funzionano senza ricorrere al sistema penale tradizionale. Ad esempio, in alcuni Paesi la giustizia riparativa è applicata con successo per reati minori, mentre sistemi di mediazione comunitaria, come quelli dei Maori in Nuova Zelanda o dei Circoli riparativi in Canada, dimostrano che i conflitti possono essere risolti attraverso il dialogo, senza la necessità di giudici o carceri. Anche la depenalizzazione di certi comportamenti, come nel caso delle droghe leggere in Portogallo, ha portato a una riduzione dei danni sociali senza aumentare il consumo. L’abolizionismo penale, insomma, non è solo una teoria astratta, ma una pratica che trova riscontri concreti in esperienze di giustizia alternativa.
2. La «situazione-problema»: un cambio di paradigma
Probabilmente la principale rivoluzione concettuale proposta da Hulsman consiste nel tentativo di sostituire il tradizionale binomio del delitto e castigo con il concetto di «situazione problematica», efficacemente illustrato dalla parabola dei cinque studenti:
Cinque studenti vivono assieme. A un certo punto, uno di essi si avventa sul televisore e lo manda in frantumi; rompe anche un po’ di piatti. Come reagiranno i suoi compagni? Nessuno di loro è contento, ovviamente. Ma ognuno, analizzando l’evento a modo suo, può adottare un diverso atteggiamento. Lo studente numero 2, furente, dichiara che non vuol più vivere col primo, e chiede di cacciarlo via; lo studente numero 3 dichiara: «non ha che da comprare un nuovo televisore e altri piatti, che paghi». Lo studente numero 4, assai traumatizzato da quanto è appena successo, esclama: «è sicuramente malato, bisogna trovare un medico, farlo vedere da uno psichiatra, eccetera». L’ultimo infine sussurra: «noi crediamo d’intenderci bene, ma qualcosa non deve funzionare nella nostra comunità se un tale gesto si è reso possibile… Facciamo tutti quanti un esame di coscienza»6.
5 Per una critica giuspolitica dell’abolizionismo penale, si veda Ferrajoli 1990, 233 ss. e Ferrajoli 2024.
Mentre il modello canonico si basa sull’individualizzazione della colpa e sulla punizione, l’approccio abolizionista analizza il contesto sociale, economico e psicologico in cui avviene il comportamento dannoso.
Non si tratta più di chiedersi: chi ha infranto la legge? Ma: cosa è successo? Perché è successo? Come possiamo risolvere il conflitto? Questo cambio di prospettiva implica una contestualizzazione del comportamento, evitando di qualificare le persone come criminali, e un coinvolgimento attivo delle parti in un percorso di mediazione, dove vittima, autore del danno e comunità lavorino assieme per trovare soluzioni condivise. L’abolizionismo è, essenzialmente, un situazionismo: ciò che accade nel mondo, ciò che provoca i comportamenti, non va letto in termini di volizioni individuali, ma di situazioni oggettive all’interno delle quali siamo inseriti. Da questo punto di vista, il soggetto umano non è un soggetto attivo, ma passivo, attraversato da logiche e dinamiche che lo sovrastano e lo imprigionano e dalle quali non può affrancarsi.
Comprendere che la condotta degli individui è in larga misura condizionata o determinata da una certa situazione, compreso quando questa condotta si traduce in azioni violente contro gli altri, permette di rendere più complesso il nostro sguardo sulla logica penale. Uno dei comportamenti peggiori che possono prodursi dopo un’aggressione è certamente quello che consiste nel biasimare la vittima: ma se si comprende che l’autore dell’aggressione è anch’esso vittima di una situazione, allora anche punire il «colpevole» diventa un modo di biasimare la vittima. In quest’ottica sociologica, la distinzione che propone il codice penale tra autore e vittima deve essere superata, perché entrambi appartengono alla stessa categoria di vittime di qualcosa che non appartiene loro e che è appunto la situazione. Se l’uomo è vittima di situazioni, allora occorre cercare la ragione dei comportamenti in fattori esterni al soggetto e non in una qualche interiorità psichica, come vorrebbe la logica penale, che mette invece l’accento sull’intenzione, sul libero arbitrio e sulla responsabilità individuale.
Il fatto di prendere coscienza che il manifestarsi di un evento problematico deve sempre essere ricondotto a una determinata situazione aiuta anche a comprendere che l’agire umano possiede una dimensione espressiva. Quando accade un fatto problematico, esso esprime sempre qualcosa. Invece di voler punire colui che deploriamo come il suo autore, è dunque più ragionevole, nell’ottica dell’abolizionismo penale di Hulsman, chiedersi che cosa si esprima attraverso un tale accadimento, che cosa riveli, di che cosa sia la manifestazione. Non si tratta né di negarlo, né di trascurare il dolore che ha potuto provocare, ma di privilegiare una diversa rappresentazione dell’azione umana suscettibile di cambiare il nostro atteggiamento nei suoi confronti.
6 Hulsman 2000, p. 45.
3. Cinema e abolizionismo: Anatomia di una caduta come specchio critico
Il bellissimo legal drama del 2023 diretto dalla regista francese Justine Triet7, Anatomie d’une chute, mette in luce questa diversità tra il modo penale-giudiziario di trattare un evento problematico e quello abolizionista8. La storia si apre mostrando il cadavere di una persona precipitata da una finestra, e viene subito sollevata una domanda: si è trattato di un incidente, di un assassinio o di un suicidio? L’indecisione iniziale corrobora l’approccio giudiziario, che tende a orientare l’azione verso tre direzioni reciprocamente esclusive: incidente, omicidio o suicidio. Tuttavia, lo spettatore percepisce, con lo scorrere della narrazione, che a uccidere è stata la situazione: la relazione della coppia era infatti caratterizzata da una crisi sempre più profonda, iniziata con la scelta di isolarsi per andare a vivere in uno chalet di montagna, dove le tensioni legate a una vita coniugale monotona, alla lontananza dagli amici e alla gelosia di lui per una relazione adulterina avevano reso lo stare insieme insopportabile.
7 Si veda l’intervista a Justine Triet: «Avec Anatomie d’une chute, je pensais faire mon film le plus radical [archive]», su France Culture, 28 agosto 2023.
8 Il film è stato ricompensato con la Palma d’oro a Cannes e con un Oscar per la migliore sceneggiatura originale, scritta a quattro mani con il compagno Arthur Harari.
Con il dipanarsi del filo di questa intricata vicenda, la questione di capire se fosse necessario giudicare o meno la donna perde progressivamente significato: lo spettatore comprende che, in qualsiasi caso, giudicarla ed eventualmente punirla non riporterebbe in vita il marito, e che la ragione profonda della sua tragica morte è legata all’irreversibile crisi della relazione. Lo spettatore ha cioè modo di interrogarsi sulla pertinenza delle misure giudiziarie adottate durante l’inchiesta, che si rivelano riduttrici e semplicistiche. Se nell’ottica statica e sincronica della giustizia penale le tre azioni (cadere involontariamente, suicidarsi o essere defenestrato) sono distinte e incompatibili, in quella dinamica della sociologia, che prende in esame un processo temporale più lungo, il confine tra un suicidio e un omicidio diventa sottile: ad esempio, un individuo può essere indotto a togliersi la vita per aver subito umiliazioni ripetute. Da questo punto di vista, un suicida apparirà come la vittima di una situazione, come un individuo ucciso da un insieme di comportamenti nocivi e aggressivi commessi ai suoi danni. In modo analogo, il confine tra omicidio e incidente può risultare particolarmente labile e incerto quando si prende conoscenza della dinamica complessa dei litigi coniugali e dell’estrema mobilità degli stati di coscienza, che spingono ad agire in una certa maniera e un attimo dopo a pentirsi dell’azione appena compiuta.
La trama si snoda in continui va e vieni tra l’udienza processuale e la storia della coppia, che mettono in risalto l’opposizione dialettica di due processi di comprensione. Più si va avanti nel film, più la griglia d’intelligibilità sociologica e situazionale prende il sopravvento su quella giudiziaria e penale. Fra gli elementi di linguaggio più significativi che nel film contribuiscono a mettere in luce il contrasto tra, da un lato, la teoria penale dell’azione umana, fondata sulle imputazioni della responsabilità, e, dall’altro, la critica sociologica della coppia, della vita domestica, dell’isolamento e della gelosia, vi è questa frase ricorrente che il personaggio interpretato dall’attrice tedesca Sandra Hüller utilizza quando gli investigatori parlano della sua relazione in crisi: «Questa è solo una piccola parte della storia». La donna incarna, più in generale, il modo di pensare complesso della sociologia, ovvero in termini di situazioni problematiche, e questo approccio rivela i limiti dell’impostazione accusatrice dell’avvocato generale durante il processo, che cerca in ogni modo di trovare le ragioni del tragico evento nel passato della donna, nelle sue recondite pulsioni sessuali e nella sua inclinazione collerica. Agli antipodi di questa impostazione, la logica abolizionista della situazione-problema invita a guardare verso il futuro: non si tratta di puntare il dito contro una persona, ma di cercare di comprendere una scena. Lo scopo non è biasimare qualcuno per la violenza commessa, ma sforzarsi di leggere l’episodio violento in modo pedagogico, come un’occasione di imparare dalle situazioni accadute, per non ripeterle in futuro.
L’interesse di questo approccio consiste nella capacità di modificare gli affetti che siamo indotti a provare dinanzi a una situazione problematica. La stessa Justine Triet ha raccontato che, durante la cerimonia dei BAFTA Awards a Londra nel 2024, ha incontrato una donna che, ringraziandola del suo film, le ha fatto questa confidenza: «Ho scritto al mio ex per dirgli di andare a guardarlo per capire perché lo avevo lasciato». È lecito chiedersi se la visione del film non abbia evitato (e non contribuirà ad evitare) a certi mariti o a certe mogli di essere a loro volta «defenestrati». Ma guardare Anatomia di una caduta non è solo un’esperienza pedagogica, è anche un esercizio etico: se al termine del film le prove raccolte inducono a credere che la donna abbia effettivamente spinto il marito giù dalla finestra, non si ha tuttavia il desiderio vendicativo di vederla dietro le sbarre. Qualcosa della descrizione sociologica della storia possiede la capacità di disinnescare le pulsioni repressive nello spettatore, aiutandolo a comprendere che la responsabilità della morte violenta dell’uomo va cercata non nella donna accusata, ma altrove, perché anche quella stessa donna è, in certa misura, vittima della situazione.
Verso una giustizia senza carceri?
L’abolizionismo di Hulsman non è un sogno irrealizzabile, ma una pratica già in atto in esperienze di giustizia riparativa e mediazione comunitaria. Il suo merito è aver teorizzato che la sicurezza non si costruisce con le sbarre, ma con la comprensione, la riparazione e la trasformazione dei contesti che generano conflitti.
Anatomia di una caduta ci ricorda che la violenza è spesso il sintomo di una situazione malata, e che punire il sintomo non guarisce la malattia. In un mondo dove il sistema penale funziona come uno strumento di controllo sociale, ripensare la giustizia significa immaginare una società capace di affrontare i problemi senza creare nuovi emarginati. L’abolizionismo, lungi dall’essere una regressione, è una sfida radicale: sostituire la logica della colpa con quella della responsabilità condivisa, e la gabbia con la comunità.
Come scriveva Michel Foucault, «dove c’è potere, c’è resistenza9»: l’abolizionismo penale è una di queste resistenze, e il cinema di Triet ne è una testimonianza potente. In un’epoca in cui il populismo penale continua a esaltare la violenza dello Stato come soluzione ai conflitti sociali, il pensiero di Hulsman e la sua idea di «situazione-problema» offrono una via d’uscita: una giustizia che non si limiti a punire, ma che si impegni a comprendere, riparare e trasformare. La domanda che ci lascia è se saremo capaci di cogliere questa opportunità, o se continueremo a preferire l’illusione della sicurezza attraverso la repressione.
Riferimenti bibliografici
Anastasia S., Le pene e il carcere, Mondadori, Milano, 2022.
Charbit J., Morisse S., Ricordeau G., Brique par brique, mur par mur: une histoire de l’abolitionnisme pénal, Lux, Montréal, 2024.
Christie N., Abolire le pene: Il paradosso del sistema penale, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985.
Ferrajoli L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1990.
Ferrajoli L., Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 2024.
Foucault, M., La volonté de savoir, Gallimard, Paris, 1976 (tr. it. di P. Pasquino e G. Procacci, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Feltrinelli, Milano, 1978, 1984, 1988),
Hulsman L., Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione, Colibri, Milano, 2000 [1982].
Morris R., Penal Abolition, The Practical Choice, Canadian Scholars’ Press, Brampton ON, 1995.
Ruggiero V., Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011.
Salas D. 2010. La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Fayard.
9 Foucault, 1976, p. 75.

