Conversazione con Stefano Anastasia

Sezione: Conversazioni

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Docente di filosofia del diritto e di materie criminologiche, garante delle persone private della libertà per la Regione Lazio, cofondatore di Antigone, Stefano Anastasia è autore di studi fondamentali sul problema carcerario. Tra questi, segnaliamo: L’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo, Torino, Giappichelli, 2008; Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale, Roma, Ediesse, 2012; Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, con L. Manconi, V. Calderone e F. Resta, Milano, Chiarelettere, 2015; nuova ed. 2022; Populismo penale: una prospettiva italiana, con M. Anselmi e D. Falcinelli, Padova, Cedam, 2015; nuova ed. 2020; Le pene e il carcere, Milano, Mondadori Università, 2022.

Stefano, tu sei professore di filosofia del diritto e di molti altri insegnamenti legati alla criminologia all’Università di Roma Unitelma Sapienza. Sei anche garante delle persone private della libertà per la Regione Lazio. Da decenni ti occupi di questioni carcerarie e sei stato tra i fondatori dell’Associazione Antigone. Vuoi descrivere in sintesi questo tuo percorso così appassionato di studio e di vita?

Quando mi chiedono di me, mi torna sempre in mente il Buffalo Bill di De Gregori, che si ritrova con i suoi cinquant’anni, con un contratto con il circo «Pace e Bene» a girare l’Europa: è diventato quel che è senza sapere perché, o forse solo per una scelta (e una passione) giovanile («la locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l’avvenire dei miei baffi e il mio mestiere…»). Così io, nel mio piccolo, intorno ai venti, avevo tre passioni: la politica, la storia e il diritto. Non avendo giuristi in famiglia, venendo da una famiglia piccolo-borghese, di cui sarei stato il primo laureato, non ho avuto il coraggio di iscrivermi a Giurisprudenza: mi sembrava più semplice continuare gli studi storici iniziati al liceo. Ma in realtà, in quegli anni, in me prese il sopravvento la politica, e da enfant prodige dei giovani comunisti della mia città, mi ritrovai a fare quasi a tempo pieno il dirigente nazionale della Federazione Giovanile Comunista. La mia prima epurazione, a soli ventidue anni, mi portò a occuparmi di diritti dei minori, e così a entrare in relazione con il Centro per la riforma dello Stato, allora presieduto da una personalità carismatica come Pietro Ingrao.

Lì ho conosciuto il mio primo maestro di cose giuridiche, il grande magistrato e scrittore sassarese Salvatore Mannuzzu, prestigiosi intellettuali come Pietro Barcellona e Stefano Rodotà, e i relatori delle mie tesi di laurea e di dottorato, Franco Cassano ed Eligio Resta. Mannuzzu mi volle a lavorare con lui, nella sezione giustizia del Crs, ed essendo un po’ approssimativo nei miei rudimenti di diritto (nel frattempo Giuseppe Cotturri, che dirigeva il Crs, mi aveva convinto a riconvertire i miei studi storici in quelli di Scienze politiche) mi diede da leggere Rushe e Kirchheimer e mi mise a seguire il gruppo di lavoro sul carcere, composto da magistrati come Sandro Margara e da molti operatori penitenziari, a cui partecipavano parlamentari come Mario Gozzini, Giglia Tedesco, Ersilia Salvato, e da cui nacque la prima ricerca italiana sul sentencing penitenziario, coordinata da Massimo Pavarini e Giuseppe Mosconi.

Inevitabilmente a Botteghe Oscure mi dissero di occuparmi di giustizia, proprio mentre il gruppo di Curcio decideva di chiudere la propria esperienza con la lotta armata. Con Nichi Vendola, che mi passava il testimone in materia, ci trovammo subito impelagati nelle proposte di «soluzione politica» per i reati politici degli anni Settanta e Ottanta, e così entrai in relazione con Mauro Palma, Rossana Rossanda e Luigi Ferrajoli e, soprattutto, entrai per la prima volta in carcere: era il 1988, con Beppe Vacca e Mariella Gramaglia andammo a incontrare Curcio e gli altri, allora a Rebibbia.

Quando nel 1991 subii la mia seconda epurazione fu naturale seguire gli insegnamenti di Peppino Cotturri, praticare la «militanza senza appartenenza» e sperimentare nuove forme di «cittadinanza attiva»: ne nacquero, con Mauro Palma, «Antigone», con Grazia Zuffa «Forum droghe», con Franco Corleone la «Società della Ragione», con Luigi Manconi «A buon diritto».

Nel frattempo mi mantenevo facendo lo sherpa parlamentare e continuavo a studiare. All’Università ci sono arrivato molto tardi, grazie a Eligio Resta e Tamar Pitch, che mi volle a Perugia. Inevitabilmente, dentro l’Università ho portato me stesso, le mie passioni e la mia storia, e così a Perugia, con il mio amico Carlo Fiorio, abbiamo messo su una delle prime cliniche legali in carcere, cui partecipavano nei primi anni decine di studenti. Poi, dopo Carlo, sono stato nominato garante dei detenuti in Umbria, mentre succedeva la stessa cosa nel Lazio, dove sono stato riconfermato nel 2021. «Avevo pochi anni e vent’anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più…».

Partiamo dalla famosa affermazione di Montesquieu, secondo la quale è dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino. Sei d’accordo con questa prospettiva? Montesquieu scriveva nella prima metà del Settecento. È davvero ancora così centrale la questione penale, così essenziale per determinare il grado di libertà di cui i cittadini godono in una società?

Montesquieu ci parla da un secolo in cui il pubblico si risolveva nella relazione tra autorità e libertà, essenzialmente regolata dal diritto penale. Oggi le libertà della persona dipendono assai più dalla complessa macchina amministrativa che dovrebbe essere finalizzata a garantire non solo i diritti civili di libertà, ma anche quei diritti sociali che dovrebbero liberare la persona dai condizionamenti ereditati dal proprio contesto sociale e familiare. Ciò detto, il penale resta un indicatore fondamentale delle condizioni di libertà delle persone in un dato contesto socio-giuridico: la gerarchia dei valori astrattamente tutelati dal diritto penale rappresenta l’idea di libertà dominante nella società (se non sulla società); le procedure e i risultati dei processi di criminalizzazione rappresentano le condizioni reali delle libertà in quel determinato contesto. Per me il carcere è essenzialmente questo: il deposito reale della dimensione simbolica del penale e ci fa vedere quel che la società esclude, i diritti non garantiti, le libertà dimidiate.

Nei tuoi studi hai dato conto dell’evoluzione del sistema penale e hai messo in luce il nesso tra la struttura politico-economica della società, le leggi penali e il carcere. Come è evoluto il complesso delle leggi penali e del sistema carcerario, dal welfare state all’attuale «populismo penale»? E in cosa esattamente consiste quest’ultimo?

Nel secondo Novecento europeo-occidentale, l’affermazione dello Stato sociale di diritto, con il suo corredo di diritti riconosciuti su base universalistica, non solo consentiva di distinguere nettamente il condannato dal suo reato e quindi dalla sua pena, ma soprattutto di immaginare le forme e i luoghi di esecuzione della pena, a partire dal carcere, come luoghi di recupero e di reintegrazione di una devianza concepita innanzitutto come effetto di disfunzioni sociali. L’idea rieducativa inscritta nella nostra Costituzione, laicamente intesa come offerta di opportunità per il reinserimento sociale di persone svantaggiate, è tutta dentro questa idea della universalità dei diritti e della responsabilità sociale delle istituzioni pubbliche.

La svolta neoliberale di fine Novecento, invece, ha messo in discussione proprio quelle premesse: l’universalismo dei diritti fondati sulla dignità di ciascuna persona umana in quanto persona e la responsabilità pubblica nel comportamento deviante. Ne è seguito, insieme al progressivo smantellamento del welfare state novecentesco, l’affermazione di un universalismo ristretto ai capaci e meritevoli e la piena responsabilizzazione individuale – innanzitutto penale - del comportamento deviante, di qualunque comportamento deviante. Qui si inserisce il populismo penale, o – come io preferisco dire – l’uso populista del penale. L’affermazione della svolta neoliberale ha accompagnato la cd. seconda globalizzazione, quella di fine Novecento, che ha visto esaurirsi le capacità della politica degli Stati infracontinentali nella regolazione dell’economia. Nella libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi, agli attori politici statali non è rimasto altro che garantire il benessere possibile per le maggioranze e confinare le minoranze, interne o migranti, attraverso riduzioni di status e internamenti, penali o amministrativi. In questo contesto si affermano le ideologie e i movimenti populisti, capaci di produrre mobilitazione e consenso politico nella contrapposizione ai «nemici del popolo», senza che sia messa in discussione la distribuzione ineguale delle risorse a livello planetario e interno ai singoli ordinamenti giuridici.

In questa forma di «democrazia passiva», in cui i cittadini sono chiamati non a partecipare, ma a manifestare periodicamente il proprio consenso agli attori politici che si propongono di governare le turbolenze di un sistema economico-sociale fuori dal proprio raggio di azione, il penale si presenta come uno straordinario strumento, forte del suo capitale simbolico, dato dalla sua ambivalente origine nei culti sacrificali: un ceto politico che non riesce più a governare i fondamentali dell’economia e del benessere sociale consolida o afferma il proprio status attraverso l’individuazione di capri espiatori intorno al cui sacrificio reale o immaginario mobilitare il consenso delle labili maggioranze su cui si basano le nostre democrazie.

Quali sono i maggiori vizi del sistema penale attuale nella patria di Cesare Beccaria?

Dal mio punto di osservazione, il problema principale del sistema penale italiano è che tende a occuparsi di tutto, costruendo una ideale cassetta degli attrezzi repressivi applicabile per una gran parte dei comportamenti umani. A questa tendenza letteralmente «panpenalista» segue un inevitabile tasso di discrezionalità nei fatti riconosciuta agli apparati, siano essi di polizia che inquirenti, che possono scegliere con un sensibile arbitrio cosa perseguire e cosa no. Nel processo, poi, non è assicurato il diritto di difesa pure previsto dalla Costituzione. O meglio: è assicurato astrattamente, attraverso la libera rappresentanza da parte di avvocati di fiducia, mentre concretamente la gran parte delle persone sottoposte a indagini e chiamate a giudizio non hanno un’adeguata tutela dagli istituti previsti a tale scopo, il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio. In fase di esecuzione penale, poi, nella grande maggioranza dei casi l’amministrazione penitenziaria e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte non garantiscono un’adeguata offerta finalizzata al reinserimento sociale in condizioni di autonomia e legalità, producendo – di fatto – un aggravamento delle condizioni soggettive che hanno portato in carcere gli autori di reato, incrementando il rischio di recidiva. Un sistema sostanzialmente fallimentare, che sta in piedi soltanto perché le sue vittime in gran parte non hanno voce e diritti.

Una parte considerevole della popolazione carceraria in Italia è composta da detenuti che scontano pene inferiori ai 10 anni. Quanto potrebbe incidere una seria politica di depenalizzazione dei reati sul problema del sovraffollamento carcerario?

Quello della depenalizzazione è un mantra ripetuto da tutte le persone ragionevoli e anche da quelle che non lo sono quando vogliono provare a dire cose ragionevoli. Qualche volta ci si è anche provato, salvo poi rimangiarsi le scelte compiute (celeberrima la depenalizzazione dell’oltraggio a pubblico ufficiale nel 1999, ripenalizzata nel 2009 e che oggi – visti i contenuti del dl sicurezza – potrebbe diventare addirittura un reato ostativo ai benefici penitenziari). Ma se si vuole affrontare quello che Massimo Pavarini chiamava «il diritto penale della prigione», quello che produce incarcerazione, bisognerebbe depenalizzare innanzitutto la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, che costituisce la causa di incarcerazione di un terzo della popolazione detenuta.

Il disagio sociale e lo scarso tasso di istruzione di una parte della società sembra avere una stretta relazione con la criminalità. È così ingenuo pensare che una politica maggiormente inclusiva e di redistribuzione delle risorse economiche, unita a un nuovo impegno per elevare il livello di istruzione di alcune categorie di cittadini (per esempio, gli stranieri) possano essere misure preventive ancora efficaci nel combattere la criminalità? Il dibattito massmediatico attuale sembra spesso più concentrato sulle soluzioni che prospettano l’eliminazione dei «criminali» piuttosto che su quelle volte a sradicare le cause che li producono…

Non c’è dubbio che una parte della devianza è frutto di condizioni di vita marginali, in cui l’istruzione superiore e il lavoro legale continuano a essere preclusi a segmenti importanti della cittadinanza, ma quella che una volta si chiamava «prevenzione primaria» sembra uscita dai radar delle politiche di sicurezza. Eppure, se poi si vuole fare reinserimento sociale nella legalità all’esito delle pene proprio questo va fatto: offrire opportunità di istruzione, formazione e lavoro. Perché allora non investire prima, piuttosto che esporsi alla facile critica di chi dice che bisogna andare in carcere perché lo Stato ti aiuti? (ammesso che lo faccia…)

Per gli stranieri la questione è ancora diversa: se non gli si offre la possibilità di soggiorno legale in Italia è inevitabile che per mantenersi e mandare a casa le rimesse debbano lavorare nel migliore dei casi in nero, nei peggiori al servizio delle organizzazioni criminali. E così per i minori stranieri non accompagnati: se si smantellano le reti territoriali di accoglienza, è prevedibile che siano accolti da chi pensa di sfruttarli nello spaccio di strada.

In una delle tue opere recenti, Le pene e il carcere*, hai dedicato ampio spazio alla spiegazione del nesso esistente tra la questione della sicurezza e le politiche penali, mettendo in luce come il bisogno crescente di sicurezza, e in specie di sicurezza penale, sia legato alla «solitudine del cittadino globale», più libero rispetto al passato ma «privo di reti di protezione». Puoi illustrare questo punto, davvero fondamentale per comprendere quel «desiderio di carcere» che si è fatto sempre più insistente negli ultimi anni?*

È stato il grande sociologo anglo-polacco Zygmunt Bauman a evidenziare come nel nostro tempo si sia realizzato il rovesciamento del disagio della civiltà moderna individuato da Freud nella penuria di libertà: come allora, in una società orientata a produrre sicurezza, la domanda sociale era orientata alla libertà individuale; oggi, in una società fondata sulla libertà individuale, il bisogno di sicurezza torna in primo piano. Il problema poi è che siccome il modello sociale neoliberale è fondato sulla erosione delle forme pubbliche di garanzia dei diritti sociali, inevitabilmente il bisogno di sicurezza viene anch’esso declinato in forme individualistiche, come prevenzione dal rischio di vittimizzazione e non più come domanda di protezione sociale universalistica. Facile, a questo punto, per gli imprenditori politici della paura farne un asset strategico di consenso attraverso l’uso populistico del penale.

Nella medesima opera, scrivi che «i diritti dei detenuti presi sul serio costituiscono un principio di erosione dell’istituzione carceraria tanto quanto essa ne è naturalmente refrattaria». A che punto è questa lotta di erosione, a favore dei diritti dei detenuti, in Italia, oggi?

È una lotta che si fa sul campo, palmo a palmo, in un contesto mai così difficile. Eppure, ogni tanto, qualcosa passa e se riesce a essere sostenuto, giorno per giorno, in ogni istituto, può erodere l’idea segregativa dell’istituzione penitenziaria. Penso per esempio alla sentenza della Corte costituzionale dello scorso anno, con cui è stato riconosciuto il diritto alla sessualità delle persone detenute. Nell’ideologia segregativa del penitenziario il sesso è vietato o coatto, non certamente qualcosa legato alla libera espressione di soggettività della persona detenuta. Per questo l’Amministrazione penitenziaria ha resistito più di un anno per dare attuazione a quella sentenza: perché le sue culture più retrive non potevano tollerare che le persone detenute, proprio come noi, potessero vivere liberamente una cosa così intima come la sessualità. Oggi finalmente il passo è stato fatto e i primi incontri riservati dei detenuti con i propri partner si sono svolti: questo cambierà il modo di vivere la detenzione, il rapporto con le proprie famiglie e il riconoscimento della dignità dei detenuti da parte degli operatori penitenziari. La fatica di questo risultato dà la misura di un’altra piccola erosione che si è realizzata: non per tutti, non per sempre, ma si è realizzata.

Come collochi la battaglia condotta contro il 41 bis due anni or sono da Alfredo Cospito? Che effetto ha avuto a tuo avviso sull’opinione pubblica? Pensi sia servita a sensibilizzare almeno una parte della cittadinanza su una misura così estrema quale è appunto il 41 bis?

È stata una battaglia importante, che ha suscitato attenzione e consapevolezza in una buona parte dell’opinione pubblica che prima viveva il 41bis come l’hic sunt leones della tradizione coloniale. Si è preso consapevolezza che misure di estremo rigore, chiaramente lesive di diritti fondamentali della persona, si giustificano solo se assolutamente necessarie, in casi eccezionali e per una durata limitata nel tempo. Tutto ciò che il 41bis, per come è scritto e come viene applicato, di fatto non fa. Bisognerebbe riprendere quella battaglia e continuarla: perché, per esempio, le competenti commissioni parlamentari non fanno un’indagine conoscitiva su come il 41bis è effettivamente applicato? L’ex-Garante nazionale e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura l’hanno fatto più volte, perché il Parlamento non torna sull’indagine della Commissione diritti umani del Senato nella XVII legislatura, presieduta da Luigi Manconi, e non la aggiorna?

Parlando di pene disumane, non si può non ricordare che nel nostro ordinamento penale è tutt’ora in vigore quella pena di morte a vita che è, di fatto, l’ergastolo, che coinvolge in Italia molte centinaia di detenuti. L’aumento degli ergastolani nelle carceri italiane è davvero impressionante, da qualche centinaio all’inizio degli anni Novanta ai quasi 2000 attuali. Il caso di Carmelo Musumeci sembra però evidenziare che sono ancora possibili degli spazi di libertà nel sistema penale, persino per i detenuti sottoposti all’ergastolo ostativo. Qual è il tuo punto di vista sull’argomento?

Conosco bene il caso di Musumeci, che ho seguito per Antigone, dal Ministero, quando ero a capo della segreteria di Luigi Manconi sottosegretario alla giustizia, e poi da docente, essendone stato correlatore della laurea magistrale a Perugia. Carmelo i suoi spazi di libertà è stato innanzitutto capace di costruirseli da solo, per molti anni pagando anche in prima persona la sua continua (e legittima) rivendicazione di diritti. Poi, grazie a un’ottima difesa e a un tribunale pronto a prendersi le sue responsabilità, è riuscito a uscire dal vicolo cieco dell’ergastolo ostativo. Purtroppo non è così per tutti, e neanche per molti. Anzi: la titubanza della Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità dell’ergastolo ostativo ha dato il destro a Governo e Parlamento di varare nel 2022 una revisione della normativa forse ancora più rigida che in passato per cui credo che non si possa smettere di chiedere di superare questo istituto che, di fatto, viola l’articolo 27, comma 3 della Costituzione, sia perché tradisce la finalità rieducativa della pena, sia perché la pena senza termine costituisce di per sé un trattamento contrario al senso di umanità.

Tu scrivi che «i concreti sistemi penali di cui l’umanità fa esperienza non hanno alcuna obbligata naturalità, né sono il prodotto conseguente di una razionalità astratta, ma sono intimamente legati alle concrete modalità del vivere sociale e delle sue capacità autoriflessive». La battaglia abolizionista del sistema penitenziario è un antico cavallo di battaglia dell’anarchismo e del pensiero libertario di fine Ottocento e inizio Novecento. Essa ha avuto un nuovo sussulto alla fine del secolo scorso, ma trova ancor oggi alcuni illustri sostenitori. Pensiamo al recente volume di Giuseppe Mosconi, Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, che fa leva su un tema molto discusso recentemente, quello della giustizia riparativa. Credi davvero che, in tempo di populismo penale, sia possibile un salto di paradigma così forte? O non è realisticamente più opportuno mirare a una riforma del sistema penale, che sia in grado di eliminare o contenere le sue più rilevanti storture?*

Io penso che sia necessario innanzitutto distinguere l’abolizionismo penale da quello penitenziario. Su questo secondo versante non c’è veramente più molto da dire: il carcere come luogo di esecuzione delle pene è una istituzione storicamente determinata di cui potremmo fare a meno scommettendo sulle molte altre forme di restituzione del debito che gli ordinamenti giuridici contemporanei già conoscono, ma che oggi sono riservati agli autori dei reati meno gravi e ai ceti sociali benestanti. Praticando quotidianamente gli spazi stretti del diritto per garantire dignità e diritti alle persone incarcerate, mi muovo invece con cautela sul piano dell’abolizionismo penale, che porterebbe con sé anche la fine delle garanzie che il sistema penale riserva agli indagati, agli imputati, ai condannati e ai detenuti. Ma siccome il superamento di qualunque istituzione è, innanzitutto, una storia di pratiche, è inutile stare a parlarne in astratto: vediamo se e come la giustizia riparativa e le altre forme di giustizia relazionale saranno capaci di sottrarre materia del contendere alla tradizionale giustizia autoritativa, senza rinunciare nel frattempo alle garanzie che quest’ultima può continuare a riservare a chi sia chiamato a rispondere davanti a un giudice delle proprie azioni e dei propri comportamenti.

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