Come vuoi essere punito? Le alternative al carcere tra disciplina ed esclusione
La violenza del carcere e le alternative coerenti con la sua funzione
Quando a Michel Foucault venne chiesto di parlare di alternative al carcere in occasione di un convegno a Montreal nel 1976, lui non nascose un certo imbarazzo. In quell’occasione provò a spiegare il suo disagio con un esempio. Parlare di alternative al carcere significa parlare di alternative tra diverse punizioni. Sarebbe come chiedere a un bambino di sette anni: «Senti, visto che tanto sarai punito, cosa preferisci: la frusta o saltare il dolce?». Ecco, questa osservazione racchiude il nocciolo del problema. La risposta a questa domanda sarebbe pressoché unanime e sembra avere una portata più evocativa che euristica. Ma se evitiamo di concentrarci sulla probabile risposta e ci soffermiamo piuttosto sul semplice fatto che la domanda è stata posta, riusciamo a cogliere un aspetto profondo, forse essenziale, delle misure alternative (nello specifico) e di un’alternativa al carcere (in generale). A connotare l’alternativa al carcere è proprio la possibilità di scegliere tra il carcere e qualsiasi altra cosa che, almeno in teoria, dovrebbe essergli sempre preferibile.
Senza andare troppo lontani, è dalla prima metà del Novecento che si parla del carcere come luogo di sofferenza per eccellenza, rispetto al quale è e deve essere preferibile ogni situazione di degrado materiale e morale all’esterno di esso.
È il principio della less eligibility, termine con cui sono state chiamate oltremanica alcune teorie di politica economica della pena elaborate da Georg Rusche e Otto Kirchheimer nel loro Pena e struttura sociale (1939). Un lavoro pioneristico per quei tempi, con cui per la prima volta si adottava nelle scienze sociali una prospettiva marxista per un’analisi economica dell’evoluzione del sistema penale in maniera almeno in parte indipendente rispetto alla criminalità. In sostanza, il carcere deve essere meno preferibile rispetto a qualsiasi altra condizione protratta di sofferenza all’esterno. La sola privazione della libertà personale non basterebbe a renderlo un luogo disprezzabile. A vedere lo stato delle prigioni si direbbe che questo principio sia quantomai rispettato. Alla perdita della libertà personale, intesa per lo più come libertà di spostamento, si accompagna sovente la perdita di una pluralità di diritti che va da quello all’affettività, alla sessualità, alla salute, alla libertà di manifestazione del proprio pensiero e di autodeterminazione. Inoltre, non è affatto trascurabile l’elemento della violenza che rende il carcere un posto certamente più tormentato rispetto a qualsiasi altra condizione di miseria esterna. Si tratta di una violenza perenne, di cui sono impregnati tanto i rapporti orizzontali quanto quelli verticali. Per dirla con Max Weber è il monopolio dell’esercizio legale della forza che emerge e si esprime nella sua forma più cruda e originaria. Di rado questa violenza buca le pareti del carcere e si manifesta al pubblico esterno. Basta richiamare da ultimo quanto accaduto, in termini macroscopici, con la rappresaglia di Santa Maria Capua Vetere. Ma la violenza che fuoriesce dal carcere non è che la punta di un iceberg a cui si deve aggiungere il sommerso, la cosiddetta cifra oscura, che rappresenta sempre la parte più cospicua in ambito criminologico.
L’altro motivo di imbarazzo per Foucault, invece, aveva a che fare con il fallimento del carcere. Che il carcere abbia sempre tradito la sua promessa rieducativa e risocializzante era cosa già nota almeno da quando Filippo Turati, il 18 marzo 1904, resocontava alla Camera dei deputati lo stato delle carceri italiane in questi termini: «Noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori». Le pene alternative al carcere, dunque, si proponevano e si propongono ancora oggi come alternativa a quella fabbrica di delinquenza e, presa coscienza del fallimento del carcere, ambiscono a segnare un cambiamento di rotta.
È piuttosto intuitivo, dunque, che nessuno voglia andare in carcere. La pena carceraria è eteronoma, sempre subita al di fuori della propria sfera volitiva. La condanna viene emessa da un giudice, eseguita da un pubblico ministero che ne ordina l’esecuzione alla forza pubblica la quale obbedirà anche muscolarmente se necessario. Al procedimento che porta alla condanna prende parte, come si suol dire, il popolo attraverso i giudici e le giurie popolari da una parte e la collettività dall’altra, mediante l’obbligo di esplicitare le motivazioni che sorreggono il dispositivo della sentenza. Mai l’imputato diventa partecipe della propria condanna, a lui spetta il diritto di difendersi. Le misure alternative invertono questo paradigma. Il reo, per la prima volta, è chiamato a richiedere la propria pena. Si tratta di un processo che Foucault descrive come di interiorizzazione della punizione e ne individua parte della sua genealogia nella cogestione tra detenuti e amministrazione di alcuni istituti d’avanguardia, come era sul finire degli anni ‘60 quello di Kemela in Svezia. Una struttura che si proponeva di essere un’alternativa al carcere, in cui gli stessi detenuti, riuniti in consigli insieme all’amministrazione, venivano coinvolti nelle decisioni che riguardavano il programma penitenziario, diventando parte attiva nell’espiazione della propria pena. C’è un altro aspetto che risulta fondamentale: l’implementazione delle misure di espiazione esterna della pena determina la fuoriuscita della pena dalla prigione. Una volta fuori, questa si espande a macchia d’olio per diffondersi nella società attraverso meccanismi di disciplinamento che investono gli aspetti più pregnanti della vita sociale. Il modello totalizzante del carcere viene traslato all’esterno per tramutarsi in una serie di prescrizioni altrettanto specifiche che disciplinano in modo estremamente dettagliato ogni aspetto della vita sociale: il tipo di lavoro da svolgere, l’uso che si fa della derivante remunerazione, l’uso della tecnologia, l’ambito familiare e le frequentazioni esterne a esso. Insomma, quella che viene rappresentata come un’alternativa alla prigione, che nasce dalla consapevolezza del suo fallimento, si rivela essere in questa prospettiva perfettamente coerente con i suoi obiettivi.
L’espansione delle alternative al carcere in Italia
In Italia, come nel resto del mondo occidentale, è in corso una tendenziale espansione delle misure alternative al carcere. Il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione 16/1992 e con la 22/2003, ha auspicato l’ampliamento del novero delle community sanctions, ovvero di provvedimenti che «mantengono il reo nella società con l’imposizione di obblighi e condizioni» con una supervisione in funzione ausiliaria e di controllo. In Italia, che resta uno dei paesi più carcerocentrici di Europa con 56.605 detenuti a fronte di 51.261 posti disponibili (fonte DAP – dati del 31 marzo 2023) e quindi con un tasso di sovraffollamento del 110,43%, le persone prese in carico dall’Ufficio Esecuzioni Penale Esterno sono ben 130.637 (il numero comprende anche la messa alla prova, le misure di sicurezza, le sanzioni e le misure di comunità, dunque le misure alternative al carcere sono intese in senso ampio – dati del 31 marzo 2023, fonte DGMC, Dipartimento Sezione Statistica) – più del doppio rispetto alle presenze in carcere. Questi numeri sembrano confermare la tendenziale fuoriuscita della pena delle maglie del penitenziario, seppure il principale strumento di repressione, la pena regina, resti la detenzione carceraria. Si conta infatti che il 55% dei condannati in Italia passi dal carcere, contro il 28 % dei casi in Germania, il 30% in Francia e il 36% in Inghilterra e Galles.
La tendenza sembra rispecchiare ancora una volta il panorama penale statunitense il quale, già forte di una tradizione correzionale «in libertà» attraverso gli istituti di probation e parole, conta un numero di condannati che è più del doppio rispetto a quello dei detenuti e che ha registrato un forte aumento dei «bianchi poveri», a testimonianza che il controllo penalistico sia in continua espansione a dispetto di altre forme di controllo sociale tipiche del welfare state (Gottschalk 2020).
In definitiva, un numero così elevato di soggetti sottoposti a una misura penale testimonia anche un generale aumento delle persone coinvolte nei processi di criminalizzazione. Il sistema dell’esecuzione penale esterna e interna al carcere abbraccia ben 187.242 persone tra detenuti e soggetti in vario modo coinvolti nell’esecuzione esterna di una pena, ovvero un numero pari alla popolazione di un capoluogo di regione di medie dimensioni.
L’esclusione delle misure alternative
Per cogliere un altro aspetto fondamentale delle misure alternative al carcere bisogna guardare dove il sistema si piega su sé stesso, contraddicendo lo scopo e la natura di quella scelta scontata tra un male maggiore e uno minore. Tra le misure alternative al carcere è particolarmente esplicativa di questa contraddizione quella dell’espulsione dello straniero irregolare prevista nel Testo Unico sull’immigrazione, D.Lgs. 286/1998. Si tratta di una misura atipica che, seppure annoverata tra quelle alternative al carcere, ha una ratio legis difficilmente compatibile con quella propria delle alternative al carcere. È apertamente in contrasto con lo schema di scelta volontaria dell’alternativa tra due opzioni delineata da Foucault. Non c’è alcuna scelta rimessa al detenuto e, ancor più grave, nemmeno al giudice. A differenza delle altre misure alternative al carcere, l’art. 16, comma 5, del T.U. sull’immigrazione non prevede che la misura possa essere richiesta dall’interessato, ma questa viene disposta autoritativamente da parte del magistrato di sorveglianza quando la pena residua da scontare è pari o inferiore a due anni. Il giudice è altresì obbligato a dover disporre l’espulsione dello straniero a prescindere dalla condotta da lui tenuta durante la detenzione. Dunque, nessuna possibilità di rieducazione per lo straniero irregolare detenuto, visto che il reinserimento a fine pena, di fatto, non ci sarà. Si cela così l’irrogazione di un’ulteriore misura afflittiva dietro la concessione di una misura alternativa. Un’ulteriore condanna a una pena percepita come il triste epilogo di un percorso migratorio terminato nel peggiore dei modi. L’esempio è paradigmatico, ma a ben vedere il discorso poco cambia anche quando a restare fuori dai benefici penitenziari sono gli immigrati regolari e tutti i soggetti che si collocano negli strati più bassi della piramide sociale. Restano esclusi di fatto i senza fissa dimora che in assenza di un qualsivoglia capitale economico e sociale esterno al carcere non possono uscirne perché giudicati inidonei all’espiazione della parte residua di pena all’esterno (fatta eccezione per i pochi fortunati che vengono accolti nelle varie comunità). Per loro il carcere desocializzante e violento resta l’unica modalità di esecuzione fino all’ultimo giorno di pena.
Conclusioni
La dinamica escludente a cui vanno incontro i detenuti stranieri, regolari e irregolari, nullatenenti, mendicanti, senza fissa dimora di ogni genere e provenienza, rientra a pieno titolo in quella che Alessandro De Giorgi (De Giorgi 2002) ha definito come una tendenza omogenea verso una politica penale escludente e severa a livello globale, che varca i confini regionali e nazionali, come risultato di convergenti mutazioni del capitalismo contemporaneo (Melossi 2022). Il fenomeno può essere allora ricondotto a quella violenza originaria dell’accumulazione primitiva che ha determinato la liberazione di forza-lavoro strumentale allo sviluppo del dominio di fabbrica. Laddove invece quest’ultima non arriva, il carcere diventa luogo privilegiato per la sua continua riproduzione. C’è però una parte di popolazione che ne resta fuori e, in quanto non-soggetti di diritto, restano esclusi anche dalla penalità moderna e da ogni sua pretesa disciplinante. Questi andranno semmai a rigonfiare le fila del lavoro servile non salariato, tra i campi nelle mani del caporalato, sulle strade o nelle piazze quando non rimandati nelle terre di origine. Allora quando parliamo di alternative al carcere dobbiamo porci almeno due domande: alternative per chi? E rispetto a cosa? Perché fin quando resterà esclusa dalla fruizione delle misure alternative una fetta considerevole di popolazione penitenziaria completamente priva di risorse materiali, economiche e sociali, il carcere come sistema punitivo resterà sempre funzionale rispetto alla sua riproduzione. Per gli immigrati irregolari e gli emarginati, invece, questa possibilità resta esclusa a priori e, per loro, non resta che la violenza del carcere o l’espulsione. Per quanto riguarda la seconda questione, invece, l’espansione crescente delle misure alternative sembra ben lontana dal configurare la realizzazione di qualcosa di meglio del diritto penale, come auspicato da Gustav Radbruch, ma più vicina, quasi certamente, a un diritto penale migliore. Ma ciò non basta, perché al proliferare di misure alternative al carcere dovrebbe per lo meno corrispondere un forte ridimensionamento delle fattispecie delittuose, andando così verso un diritto penale che possa davvero dirsi minimo.
Bibliografia
- A. DE GIORGI, Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, ombre corte, Verona, 2022.
- M. FOUCAULT, Alternative alla prigione, Neri Pozza, Vicenza 2022
- M. GOTTSCHALK, Deplorable or Disposable? The Carceral State and “Braking Bad” in Rural America, in N. LACEY et al. (a cura di), Tracing the Relationship between Inequality, Crime and Punishment: Space, Time and Politics, British Academy, London, 2021, pp. 94-132.
- D. MELOSSI, Economia politica della pena, in T. Pitch (a cura di), Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive, Carocci, Roma, 2022, pp. 23-43.
- G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Pena e struttura sociale (1939), il Mulino, Bologna, 1978.

